(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, n. 28 del 24 giugno 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 9 «Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali», della legge regionale del 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), le modalita' e i termini di attuazione dei benefici di cui all'art. 6, commi 1 e 6 della medesima legge regionale. 2. Gli interventi di cui all'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale del 5 marzo 2009, n. 4 sono finanziati con le risorse all'uopo destinate in attuazione della legge regionale n. 4/2009, art. 6, commi 5, 10, 11 e 12, secondo le modalita' e i termini previsti dal presente regolamento. 3. Le procedure amministrative finalizzate al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale n. 4/2009 dovranno essere eseguite in via telematica, attraverso la soluzione informatica appositamente realizzata dalla Regione Umbria per mezzo del Consorzio SIR Umbria di cui alla legge regionale 31 luglio 1998 n. 27 e ss.mm.ii.. 4. Le disposizioni dettate dall'art. 6 della legge regionale n. 4/2009 e dal presente regolamento non trovano applicazione nei confronti dei soggetti interessati comunque da crisi aziendali o occupazionali, ma attualmente destinatari di altri interventi a sostegno del reddito o riconducibili alle attivita' dei servizi sociali di cui all'art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).