(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale 
           della Regione Umbria, n. 28 del 24 giugno 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato. 
 
    La  Commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale. 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  6,
commi 4  e  9  «Misure  per  il  sostegno  al  reddito  dei  soggetti
interessati  da  crisi  aziendali  o  occupazionali»,   della   legge
regionale del 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra
di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), le modalita' e  i
termini di attuazione dei benefici di cui all'art. 6,  commi  1  e  6
della medesima legge regionale. 
    2. Gli interventi di cui all'art. 6, commi  1  e  6  della  legge
regionale del 5 marzo 2009, n.  4  sono  finanziati  con  le  risorse
all'uopo destinate in attuazione della  legge  regionale  n.  4/2009,
art. 6, commi 5, 10, 11 e  12,  secondo  le  modalita'  e  i  termini
previsti dal presente regolamento. 
    3. Le procedure amministrative finalizzate al riconoscimento  dei
benefici di cui all'art. 6, commi 1 e  6  della  legge  regionale  n.
4/2009 dovranno essere eseguite  in  via  telematica,  attraverso  la
soluzione informatica appositamente realizzata dalla  Regione  Umbria
per mezzo del Consorzio SIR Umbria di cui  alla  legge  regionale  31
luglio 1998 n. 27 e ss.mm.ii.. 
    4. Le disposizioni dettate dall'art. 6 della legge  regionale  n.
4/2009 e  dal  presente  regolamento  non  trovano  applicazione  nei
confronti dei soggetti interessati  comunque  da  crisi  aziendali  o
occupazionali, ma  attualmente  destinatari  di  altri  interventi  a
sostegno del reddito  o  riconducibili  alle  attivita'  dei  servizi
sociali di cui  all'art.  128  del  D.Lgs.  31  marzo  1998,  n.  112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59).